I presunti premi ai terroristi
la 1° legge su pentiti e dissociati
Nel 1982 viene varata la prima legge relativa ai terroristi che si pentono e collaborano con lo Stato e con coloro che si dissociano dalla lotta armata. Di questa legge non usufruì nessuno dei brigatisti che gestirono il caso Moro. La legge del 1982 fu particolarmente benevola con i terroristi, arrivando a commutare l'ergastolo in una pena di soli pochi anni di reclusione effettiva.
I terroristi hanno avuto un trattamento speciale?
Come si è visto una delle basi della teoria del patto (vedi la verità dicibile) sono i presunti favori accordati ai brigatisti in cambio dell'adesione ad una verità di comodo.
Secondo quanto scritto in alcune pubblicazioni e riproposto dalle ultime due Commissioni di inchiesta parlamentare, i brigatisti avrebbero usufruito di "significativi vantaggi processuali e penitenziari".
Questi vantaggi sono stati veramente concessi ai brigatisti oppure questa è una delle tante fake news di cui abbonda "il caso Moro"?
In questo e nei prossimi articoli illustreremo le due leggi speciali varate per arginare il fenomeno del terrorismo. Successivamente parleremo della legge Gozzini, una legge ordinaria, quindi applicabile a tutti i detenuti, mediante la quale sono stati concessi, permessi, semilibertà e libertà condizionale ai brigatisti del Caso Moro.
Le prime norme premiali nei confronti dei terroristi
Le prime "leggi premiali" nei confronti dei terroristi iniziano molto tempo prima della cosiddetta trattativa e del famoso memoriale Morucci.
Con il crescere del fenomeno terroristico, esploso con il rapimento Moro, il legislatore italiano si pose il problema di come invogliare i singoli terroristi ad abbandonare la lotta armata.
La prima norma è infatti del 19 marzo 1978, tre giorni dopo il sequestro Moro. Accanto a disposizioni molto restrittive, che fecero definire quel decreto legge ai limiti della Costituzione, c'era anche un articolo che invogliava i singoli terroristi, ad abbandonare la lotta armata. In particolare in caso di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione si prometteva un significativo sconto di pena a chi dissociandosi dagli altri si fosse adoperato per rimettere in libertà il sequestrato. Questa prima norma fu ampliata, in favore dell'eventuale collaboratore, l'anno successivo.
Con la crisi della lotta armata e il vasto numero di detenuti politici presenti nelle carceri, ci si pose il problema di come gestire il nuovo fenomeno del pentitismo. I pentiti, dal canto loro, fecero chiaramente capire che, a fronte delle confessioni, ci dovesse essere una contropartita.
A dire il vero la legislazione "normale" prevede la discrezionalità del giudice. All'art 133 del codice penale si afferma che il giudice nel determinare la pena deve tenere conto, tra l'altro, "della condotta contemporanea o susseguente al reato".
La discrezionalità è però ben delimitata "nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena" (art. 132)
La legge su pentiti e dissociati del 1982
E' chiaro che questa norma era del tutto insufficiente a gestire il pentitismo. In meno di due anni, dalle confessioni di Patrizio Peci, il primo pentito delle Br, fu varata una nuova legge, la 304 del 1982.
Innanzi tutto si crearono due categorie. La prima riguardava coloro che "rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato". Per questa categoria di imputati , comunemente definiti dissociati, "la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni". (art. 2)
La seconda categoria, riguardava colui che rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso. Per loro, cioè i pentiti, "la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma non possono superare, in ogni caso, i dieci anni" (art.3)
La legge aveva un tempo limitato, si davano infatti ai detenuti 120 giorni di tempo. La scadenza fu poi prorogata di altri 120 giorni e quindi scadde a gennaio 1983.
Le cifre ufficiali, relative a coloro che usufruirono della legge non sono mai state rese note, ci sono pero delle stime. Per Luciano Violante furono 360 i pentiti e 378 i dissociati. Per Giuseppe De Lutiis furono 172 i pentiti e 177 i dissociati.
Una legge molto benevola.
Questa legge, varata molto tempo prima del periodo della presunta trattativa, concesse benefici a dissociati e pentiti in misura decisamente maggiore rispetto alla seconda legge sui dissociati del 1987.
Del resto la legge fu varata in un periodo in cui il pericolo terrorista si avvertiva come molto forte, lo stesso titolo "Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale" rende l'idea di come lo Stato pur di sconfiggere il terrorismo concedesse ai pentiti benefici francamente non giustificabili in tempi normali.
Commutare la pena dell'ergastolo in un massimo di 12 anni di carcere fece si che, autori di delitti efferati, furono condannati a pene molto basse. Inoltre la norma prevedeva anche la libertà condizionale dopo aver scontato metà della pena. In pratica un condannato in tempi normali all'ergastolo, poteva uscire dopo solo sei anni. Vale la pena fare qualche esempio.
Patrizio Peci fu condannato ad 8 anni di carcere. Marco Barbone, assassino di Walter Tobagi fu condannato ad 8 anni e sei mesi ma contemporaneamente scarcerato, in quanto ammesso al beneficio della libertà condizionata. Antonio Savasta autore di diversi omicidi, tra cui quello dell'Ing. Tagliercio ucciso con ben 17 colpi di pistola, ricevette una condanna di 10 anni. Michele Viascardi esponente di Prima Linea, autore di 7 omicidi, arrestato nel 1980, nel 1988 era già fuori dal carcere. Infine Marco Donat Cattin, anche lui di Prima linea, autore di diversi omicidi tra cui quello del giudice Alessandrini, arrestato nel 1980 a Parigi, nel 1985 ottenne gli arresti domiciliari e a dicembre 1987 la libertà condizionale.
Per tornare al presunto scambio tra "verità dicibile" e vantaggi ai brigatisti, bisogna dire che, a questa legge, la più benevola nei confronti terroristi, non aderì nessuno dei brigatisti del gruppo storico quello che partecipò alla presunta trattativa e quindi nessuno usufruì degli enormi sconti di pena previsti